Il D.Lgs. 231/2001 ha introdotto in Italia la responsabilità degli enti per alcuni reati commessi nell’interesse o a vantaggio dell’organizzazione da parte di soggetti apicali o subordinati. Lo strumento cardine per prevenire tale responsabilità è il Modello Organizzativo 231, la cui adozione ed efficace attuazione possono esonerare l’ente da responsabilità.
Ma cosa accade se il Modello viene adottato solo dopo la commissione del reato? È ancora utile? I dati del Tribunale di Milano e la giurisprudenza recente offrono spunti interessanti in proposito.
I dati del Tribunale di Milano
Secondo una ricerca condotta da Soardi Studio Legale, tra il 2016 e il 2022 il Tribunale di Milano ha emesso 228 provvedimenti in materia di responsabilità da reato degli enti, escluse le archiviazioni. In questo periodo:
- 64 enti avevano adottato il Modello Organizzativo 231 prima della contestazione del reato.
- 58 enti lo hanno adottato successivamente, a procedimento penale già avviato.
Questi numeri dimostrano che molte imprese decidono di dotarsi di un Modello solo dopo essere state coinvolte in un procedimento penale. Ma questa scelta non è affatto priva di effetti.
Il valore processuale e difensivo del Modello “ex post”
La normativa stabilisce che solo un Modello adottato prima della commissione del reato può esonerare l’ente da responsabilità. Tuttavia, la giurisprudenza, specie quella milanese, riconosce comunque valore anche ai Modelli adottati successivamente, in particolare:
- Come attenuante per ridurre le sanzioni pecuniarie o evitare misure interdittive.
- Per agevolare eventuali patteggiamenti e soluzioni processuali più favorevoli.
- Come dimostrazione di ravvedimento e di volontà di adeguamento ai principi di legalità, con riflessi positivi anche su reputazione e affidabilità.
Attenzione al rischio del Modello “di carta”
Va però chiarito che il Modello Organizzativo, per produrre effetti, non può essere solo un documento formale predisposto in funzione difensiva. La giurisprudenza è chiara nel richiedere che il Modello sia:
- Idoneo rispetto ai rischi reali dell’ente.
- Effettivamente attuato e aggiornato.
- Dotato di un Organismo di Vigilanza autonomo e attivo.
- Corredato da procedure operative, controlli, formazione e canali di segnalazione efficaci.
Un Modello privo di concreta attuazione resta inefficace e non viene considerato né ai fini esimenti né attenuanti. E proprio su questo punto si gioca oggi la vera differenza tra una compliance formale e una compliance viva.
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