Responsabilità 231: non solo profitto. Anche l’“interesse organizzativo” può far scattare la responsabilità dell’ente.
La Cassazione Penale n. 5357/2026 ribadisce un punto che molte aziende continuano a sottovalutare: un ente può rispondere ex D.Lgs. 231/2001 per un infortunio sul lavoro anche quando la violazione delle regole di sicurezza non genera un vantaggio economico immediato.
È sufficiente che la condotta sia funzionale a un interesse dell’organizzazione: ad esempio evitare fermi produttivi, ridurre tempi morti, “snellire” i processi, garantire continuità operativa.
Il tema non è nuovo. In materia di sicurezza sul lavoro, il D.Lgs. 231/2001 ha da sempre mostrato una certa difficoltà di adattamento ai reati colposi, che per loro natura non si inseriscono facilmente nella logica tradizionale dell’“interesse o vantaggio” dell’ente. Proprio per colmare questa lacuna interpretativa, la giurisprudenza ha progressivamente affermato che il risparmio derivante dal mancato adeguamento dei sistemi di sicurezza può costituire, di fatto, un profitto per l’ente, traducendosi in un arricchimento patrimoniale.
La stessa criticità è stata evidenziata anche dal Tavolo Tecnico per la riforma del D.Lgs. 231/2001, istituito con decreto del Ministero della Giustizia del 7 febbraio 2024 e conclusosi con la Relazione finale del gennaio 2026. Nel documento conclusivo è stata infatti rilevata la difficoltà di applicare il criterio dell’interesse o vantaggio nei casi di reati colposi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, suggerendo interventi di adeguamento normativo – in particolare sull’art. 5 del decreto – e l’introduzione del concetto di “colpa organizzativa ” quale possibile criterio di imputazione della responsabilità dell’ente.
In questo contesto, la pronuncia della Cassazione richiamata rafforza l’orientamento interpretativo secondo cui i requisiti dell’interesse e del vantaggio, tra loro alternativi, possono assumere anche una dimensione organizzativa e non esclusivamente economica, risultando idonei ad attivare la responsabilità dell’ente.
Si apre così una ulteriore prospettiva interpretativa: se l’interesse o il vantaggio possono essere ravvisati sia quando l’ente ottiene un guadagno, sia quando consegue un risparmio di spesa, come devono essere valutate quelle condotte negligenti che non producono né un risparmio economico né un profitto diretto, ma determinano un incremento della produttività? La risposta offerta dalla giurisprudenza va proprio in questa direzione.
Il caso: la “scorciatoia” che diventa rischio 231:
Nel caso esaminato, l’infortunio si è verificato durante attività produttive in cui alcuni dispositivi di sicurezza erano stati rimossi per accelerare i tempi di lavorazione. Un dipendente ha riportato lesioni proprio a causa della violazione delle misure antinfortunistiche.
La Corte valorizza il passaggio chiave: la rimozione non era orientata a un guadagno economico diretto, ma all’interesse dell’ente a ridurre interruzioni e (indirettamente) aumentare la produttività; perciò, anche un “beneficio organizzativo” può integrare il presupposto della responsabilità 231. È infatti inequivocabile che un aumento della produttività, per quanto non immediatamente quantificabile, o meglio, solo potenzialmente quantificabile, possa costituire, già a livello progettuale, un concreto interesse ad ottenere un vantaggio.
La Cassazione chiarisce inoltre che, ai fini della responsabilità ex D.Lgs. 231/2001, interesse e vantaggio sono concetti alternativi, quindi non è necessario dimostrarli entrambi: è sufficiente che ricorra uno solo dei due e, in particolare, il “vantaggio” non deve essere necessariamente economico né immediatamente quantificabile, potendo consistere anche in un beneficio operativo, strategico o organizzativo, rilevando soprattutto la connessione tra la condotta e l’utilità per l’organizzazione, anche se non misurabile in euro nel breve periodo.
Impatto sulle aziende: non basta “avere il Modello”
Questa pronuncia rafforza un messaggio netto per le aziende: non è sufficiente rispettare le regole in modo meramente formale, né limitarsi ad avere un MOG 231 statico.
È necessario adottare un sistema capace di intercettare le prassi pericolose e reali (deroghe, “scorciatoie” e consuetudini operative), rendere tracciabili decisioni, ruoli e responsabilità, garantire continuità di presidio attraverso audit, monitoraggi e verifiche, e produrre evidenze solide e difendibili in caso di controlli o contenzioso, dato che il rischio non è soltanto l’evento in sé, ma anche e soprattutto la normalizzazione organizzativa della deroga.
Nel caso di specie, un modello organizzativo efficace deve prevenire comportamenti negligenti che non nascono da iniziative isolate, ma da pressioni o incentivi impliciti lungo la catena di comando. È poco realistico ritenere che un lavoratore rimuova una protezione per un interesse esclusivamente personale, quando l’organizzazione è orientata a “fare prima”, a evitare fermi o a raggiungere target di produzione. Proprio per questo, il lavoro a cottimo è vietato dall’art. 31, comma 4, del D.Lgs. 81/2008, che impone retribuzioni non legate alla quantità prodotta per evitare pressioni incompatibili con la sicurezza.
Analogamente, l’attribuzione di premi di produzione oltre le capacità fisiologiche del sistema rischia di trasformarsi in una spinta sistemica alla deroga, rendendo prevedibile – e quindi organizzativamente imputabile – il ricorso a scorciatoie operative. In questa prospettiva, la Cassazione (Cass. Pen. n. 5357/2026) rafforza l’idea che anche un “vantaggio” di tipo operativo o organizzativo possa integrare il presupposto della responsabilità dell’ente, se non adeguatamente presidiato e intercettato dal sistema di controllo.
In altre parole, quando l’organizzazione tollera o incentiva scorciatoie produttive incompatibili con la sicurezza, il rischio non riguarda solo l’evento lesivo, ma l’intero sistema decisionale dell’ente. Ed è proprio su questo piano che oggi si determina la responsabilità dell’ente ai sensi del D.Lgs. 231/2001.
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La lezione della Cassazione (5357/ 2026) è chiara: prevenire è una scelta strategica, perché la responsabilità dell’ente può derivare non solo dai profitti, ma anche dall’interesse organizzativo; investire in una compliance integrata e misurabile, significa ridurre il rischio sanzionatorio ex 231, tutelare persone e processi, proteggere reputazione e continuità aziendale e dimostrare una governance reale, non soltanto “sulla carta”.
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